Negoziazione assistita : una via alternativa al Tribunale per separazione e divorzio

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 3 minuti

Oggi, marito e moglie possono intraprendere un percorso di separazione o divorzio, restando fuori dalle aule di Giustizia.

La nuova legge consente, infatti, ai coniugi in crisi di individuare, per il tramite dell’assistenza di avvocati, una via d’uscita negoziale (o in altri termini, extra – giudiziale) al matrimonio.

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Photo credit: Paisley Scotland, court number 8 “divorce & small claims” , link, cc

Vediamo queste novità.

Che cos’è la negoziazione assistita ?

Come ho già detto, recentemente il Parlamento ha approvato una Legge (10 novembre 2014, n. 162, di attuazione e conversione del decreto legge 132/2014)  che consente ai due sposi in crisi di concludere, tra le altre, una convenzione di negoziazione assistita.

Si tratta di un accordo vero e proprio con cui i coniugi si impegnano a cooperare tra loro ed in buona fede, al dichiarato (ed auspicato) fine di raggiungere una soluzione consensuale alla crisi del matrimonio.

Quindi, marito e moglie si siedono ad un tavolo comune per cooperare insieme e tentare così di individuare, in modo pacifico e condiviso, le condizioni della “fine” del matrimonio.

In quali casi si può utilizzare la negoziazione assistita?

Questa procedura è attivabile nel caso in cui i coniugi si vogliano separare, divorziare oppure anche modificare le precedenti condizioni di separazione e divorzio.

Questa procedura richiede l’assistenza di un avvocato?

Si. Nonostante la procedura si svolga al di fuori del Tribunale, è richiesta l’assistenza necessaria di almeno un legale per ciascuna parte per poter formulare l’invito all’altra a concludere per iscritto (in quanto non sono ammesse forme diverse) questa convenzione e ad intraprendere successivamente il negoziato.

All’esito del suddetto negoziato, che deve concludersi in un tempo minimo di 30 giorni e massimo di 3 mesi, i coniugi potranno:

  • raggiungere un accordo definitivo che produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono le separazioni, i divorzi (e i procedimenti giudiziali di modifica delle condizioni economiche di separazione e divorzio);
  • non raggiungere alcun accordo. In tale caso, ad essi non rimarrà che imboccare la via della separazione e divorzio giudiziale (ma nulla impedisce che i coniugi, nonostante il fallimento della negoziazione, raggiungano comunque una separazione consensuale o un divorzio congiunto, anche se tale evenienza appare improbabile).

E se la coppia ha dei figli?

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Photo credit: Tony Guyton, divorce , link, cc

Anche in tale caso è consentito utilizzare la suddetta negoziazione assistita.

Però la legge distingue, per alcuni aspetti, la procedura, ed in particolare

  • in caso di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave oppure capaci ma non ancora economicamente autosufficienti: l’accordo raggiunto dovrà essere trasmesso, a cura degli studi legali, al procuratore della Repubblica. Quest’ultimo valuta che l’accordo raggiunto dai coniugi risponda all’interesse dei figli ed soltanto in caso negativo, non lo autorizza, ma lo trasmette al presidente del Tribunale, dinanzi al quale si terrà udienza;
  • in mancanza di figli, invece, il procuratore, laddove non ravvisi alcuna irregolarità, emette nulla osta.

Qual è il contenuto dell’accordo definitivo?

Nel testo definitivo dell’intesa dei coniugi, sottoscritto da ciascun coniuge e dagli avvocati, questi ultimi dovranno indicare:

  • di aver tentato di conciliare le parti;
  • di averle informate della possibilità di esperire la mediazione famigliare;
  • di aver informato dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
  • la certificazione dell’autografia delle firme;
  • dichiarare che l’accordo è conforme alle norme imperative ed all’ordine pubblico;
  • e naturalmente saranno le condizioni anche economiche della separazione o del divorzio (eventuale diritto assegno di mantenimento o divorzile per il coniuge più debole ovvero per i figli, provvedimenti riguardo ai figli, il diritto di abitare nella casa famigliare, eventuali trasferimenti immobiliare eccetera);
  • anche la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni dei coniugi (nel solo caso di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap).

Quanto tempo deve trascorrere dalla separazione (avvenuta con negoziazione assistita), per chiedere il divorzio ?

Ora, la legge ha abbreviato questo termine (come premio) per i coniugi che scelgono di separarsi o divorziare con forme consensuali o convenzionali, come la negoziazione assistita.

Si potrà divorziare trascorsi almeno 6 mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita.

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