Bimbo cade sugli sci. Quando è responsabile la scuola?

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 2 minuti

Nella stagione invernale, è normale iscrivere i propri figli alla scuola di sci durante le vacanze trascorse sulla neve.

Se, durante le lezioni, il figlio cade e subisce una lesione personale, la scuola è responsabile per i danni?

Iscrizione alla scuola e conclusione di un vero e proprio contratto. Innanzitutto, l’affidamento di un minore alla scuola di sci affinché gli siano impartite delle lezioni comporta la conclusione di un vero e proprio contratto e quindi l’obbligo di garantire l’incolumità dell’allievo.

D’altra parte, è ovvio che, per quanta cautela possa impiegare il maestro di sci, lo sciatore provetto non può imparare a sciare senza mai cadere.

Obbligo per la scuola di vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli iscritti. Dal suddetto contratto, sorge a carico della scuola e dell’insegnante, nell’ambito dell’obbligazione di istruire ed educare, anche quella di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo.

In altri termini, questi obblighi sono finalizzati anche ad evitare che, nel tempo in cui l’allievo fruisce della prestazione in tutte le sue espressioni, si procuri un danno a sé stesso.

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Caduta durante la scuola di sci: scuola responsabile per risarcimento danni

Photo credit: Ski School, Joe Shlabotnik, link, cc

In caso di incidente, per l’allievo più facile la prova del danno. In caso di incidente con lesioni, per l’allievo sarà sufficiente provare l’iscrizione, il danno subito ed allegare l’inadempimento della scuola al suddetto contratto.

Al contrario, la scuola, per andare esente da responsabilità, dovrà provare di avere fatto tutto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza, sia pure relativa, dell’allievo e pertanto che l’incidente sugli non poteva essere imputabile alla stessa nonché al maestro.

Il caso. Di recente, il Supremo organo giudiziario ha giudicato il caso di un minore che, durante una lezione di sci di gruppo tenuta da una scuola alla quale si era iscritto, cadeva riportando lesioni personali consistenti nella frattura della tibia sinistra ed agiva in giudizio per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni riportati.

Scuola promossa dai Supremi giudici. Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici, la scuola è riuscita a dare la prova liberatoria che la causa del sinistro non poteva essere imputabile alla stessa e nemmeno al maestro.

In particolare, la causa della caduta era consistita nella perdita dell’equilibrio del minore che si è seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi potessero scattare ed aprirsi.

A prescindere da tale vicenda, in caso di incidente, occorre valutare la responsabilità della scuola di sci al fine di indirizzare una richiesta “mirata” ad ottenere il risarcimento di tutti i danni che possono essere patrimoniali (ad esempio spese mediche per medicinali e cure) e non patrimoniali (come il danno alla salute, biologico, morale ed esistenziale).

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