Buca sulla strada : Comune condannato a pagare i danni all’auto

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 1 minuti

Capita spesso, alla guida della propria auto, di scorgere all’ultimo momento buche anche profonde sulla strada e di non riuscire ad evitarne l’impatto, subendo talvolta dei danni.

Si può chiedere il risarcimento al responsabile?

A questo fine, l’automobilista danneggiato potrà invocare la responsabilità oggettiva da cose in custodia nei confronti del custode ossia colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla strada, le modalità di uso e di conservazione della stessa.

buca buche strada transpolesana risarcimento danni auto

Prova agevolata per il danneggiato. All’automobilista, perché possa vedere affermata in concreto tale responsabilità, occorrerà provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito, mentre al contrario il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare il caso fortuito consistente in un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato tale da interrompere il predetto nesso causale.

Strade aperte al pubblico transito. Per tale tipologia di strade, la pubblica amministrazione si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada e delle sue pertinenze.

Il caso. La Cassazione con la sentenza 18 febbraio 2014, n. 3793 (fonte personaedanno.it) ha recentemente condannato un Comune al risarcimento dei danni (materiali ed alla persona) subiti da un automobilista che, a causa della presenza sull’asfalto di una buca ricolma di acqua e non segnalata, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva in una scarpata.

CONSIGLIO Nel caso in cui abbiate subito danni a causa di buche, insidie o anomalie del fondo stradale, sia in auto / moto che a piedi, occorre valutare tutti gli elementi per verificare eventuali responsabilità del custode ed indirizzare una richiesta di risarcimento con la quantificazione dei danni al responsabile.

Condividi questo post sui tuoi social network
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •