Autovelox in autostrada, annullato. Viziata la notificazione della multa eseguita dalla Polizia.

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 1 minuti

Lo studio ha recentemente prestato assistenza nella predisposizione di un ricorso avverso un verbale per eccesso di velocità (art 142 co. 9 c.d.s.) recapitato al proprietario di un autoveicolo, che comminava il pagamento di una sanzione pecuniaria, la perdita di punti nonché la sospensione della patente di guida.

Questo offre lo spunto per analizzare un particolare aspetto delle sanzioni amministrative derivanti dal codice della strada.

Blitzer Straße Brücke

Qual’ è il termine entro il quale deve essere validamente eseguita la notificazione di una contravvenzione al codice della strada?

La multa per eccesso di velocità deve essere notificata all’effettivo trasgressore o quando questi non è identificato, al proprietario del veicolo entro il termine di 90 giorni che decorrono dalla data della commissione dell’ infrazione, secondo l’interpretazione più favorevole all’utente della strada.

In caso di mancato rispetto di detto termine, il procedimento sanzionatorio sarà illegittimo e si potrà ottenere una pronuncia di estinzione della pretesa creditoria dell’Ente.

Ciò che conta è la data di spedizione “effettiva” della multa. Più precisamente, la Polizia Stradale deve spedire la multa dall’Ufficio postale entro il suddetto termine di legge, mentre non ha alcun rilievo il momento (anche successivo) in cui il destinatario riceve la contravvenzione.

A tal fine, il verbale deve intendersi notificato nel momento in cui il plico viene effettivamente spedito e non al momento in cui viene consegnato per la lavorazione all’ufficio postale di partenza dal quale, in virtù di apposita convenzione tra il Ministero e le Poste, viene poi trasferito ad altro ufficio per l’ effettiva spedizione.

Il caso. Il Giudice di pace di Fano (con sentenza del 30 aprile 2014) ha accolto il ricorso in opposizione nonché annullato il suddetto verbale e le suddette sanzioni ivi previste in quanto, dai documenti prodotti in causa (e non contestati dal Prefetto), è emerso che il verbale non era stato effettivamente spedito nella data indicata risultante dalla relata di notificazione indicata nel verbale, bensì in una data successiva ed oltre il termine di legge.

CONSIGLIO: per valutare la proposizione di un ricorso avverso le sanzioni amministrative derivanti dal c.d.s., occorre fare attenzione al termine in quanto deve essere presentato entro (e non oltre) 30 giorni avanti al Giudice di pace o alternativamente di 60 giorni per quello al Prefetto, in entrambi i casi decorrenti dal giorno di ricevimento della contravvenzione…

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