Come fare per costituire un patrimonio protetto destinato ai soli bisogni della famiglia?
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Ai coniugi è consentito costituire, con il fondo patrimoniale, un patrimonio destinato ai soli bisogni della famiglia e perciò separato, al riparo dell’azione dei creditori.
Vediamo come.
Fondo patrimoniale. E’ la possibilità concessa dalla legge di destinare determinate tipologie di beni (immobili, beni mobili registrati e titoli di credito) in un patrimonio protetto e con l’unico scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
Come potete attivarlo? Tale fondo può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi, o in ipotesi anche da un terzo, nella forma dell’atto pubblico e quindi, per intenderci, con atto ricevuto da un Notaio e con l’assistenza di un Avvocato.
Badate bene a non confondere il fondo patrimoniale con il regime patrimoniale che i coniugi scelgono per regolare tra loro i rapporti economici del matrimonio, come il regime di comunione o quello di separazione dei beni. Esso ben può essere affiancato a questi due ultimi regimi.
Quali sono i vantaggi? Sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, non è possibile agire forzosamente. Più precisamente, i beni e i frutti che ne costituiscono oggetto rispondono solo per le obbligazioni o quei debiti che i coniugi hanno assunto nell’interesse della famiglia.
In altre parole, i creditori non possono aggredire (concedetemi il termine) con il pignoramento i beni facenti parte del fondo per quei debiti che siano stati contratti personalmente da ciascuno dei coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ad esempio, se un coniuge dedito al gioco contrae ingenti debiti, il creditore non potrà rivalersi sui beni facenti parte il fondo patrimoniale della famiglia che rimane così protetta).
Attenzione, vi sono dei limiti da rispettare. Anche se il fondo patrimoniale viene costituito in astratto per il fine meritevole di soddisfare i bisogni della famiglia, se in concreto viene consapevolmente utilizzato in previsione dell’insorgenza di un debito e come strumento per arrecare pregiudizio al creditore, quest’ultimo può agire in giudizio per renderlo inefficace ed ottenere così la possibilità di aggredirlo.
In tal senso, il creditore può agire anche nell’ipotesi in cui il fondo costituito dal debitore rappresenti un mero pericolo di insufficienza del patrimonio o anche una maggiore difficoltà nonché incertezza nell’esazione coattiva del credito.
Il caso. In applicazione di questi principi, la Suprema Corte (Cassazione, sez. IV civile, ordinanza 17 aprile – 18 luglio 2014, n. 16498) ha dato ragione al creditore che aveva agito in giudizio con l’azione revocatoria, dichiarando inefficace il fondo patrimoniale in cui era stato conferito un immobile (maso di montagna).
In tal caso, il debitore aveva costituto illegittimamente il fondo patrimoniale con la consapevolezza di arrecare danno al creditore, per due ragioni:
- l’esistenza di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di importo elevato, precedente alla costituzione del fondo;
- la mancanza di un patrimonio residuo sul quale il creditore potesse soddisfare le sue ragioni.
La costituzione del fondo patrimoniale può costituire un buon strumento di tutela del patrimonio della famiglia purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e quindi occorre una certa cautela in fase di utilizzo di questo strumento, per la quale è ragionevolmente auspicabile l’intervento di consulente professionista…