Molestie via Facebook, invia alla ragazza messaggi hot e sgraditi. Quali tutele?
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Attualmente, la rete web è diventata un vero e proprio bene essenziale della persona entrato a fare parte a pieno titolo della nostra vita.
Facebook e più in generale i social network, sono dei siti in cui gli utenti passano (tanta) parte del proprio tempo ed intrattengono relazioni, comprese quelle sessuali … complice questo mutato contesto sociale e tecnologico.
Le occasioni della giornata in cui accediamo alla rete ed a questi siti social in particolare, sono molteplici, durante la pausa pranzo, ma anche al lavoro, per passare il tempo sui mezzi di trasporto ed addirittura nei momenti più intimi della vita privata.
Facebook, per i giuristi. E’ un’agorà virtuale, una community presente in un luogo virtuale e aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete di tale socialnetwork. In altri termini, la piattaforma sociale Facebook è una piazza immateriale, disponibile in molteplici lingue e con milioni di utenti attivi in tutto il mondo, che permette un numero indeterminato di accessi e visioni.
Molestie, un reato compatibile con il web. All’epoca in cui è nato il nostro codice penale italiano, correva l’anno 1930, non era certo immaginabile un evoluzione scientifica e tecnologica di questo tipo in cui le condotte umane si realizzano anche in una dimensione virtuale.
Tuttavia, grazie all’interpretazione evolutiva dei Giudici, il reato di molestie [1] si applica anche al luogo virtuale di Facebook e quindi è punibile l’inserimento di post molesti sulla pagina o profilo pubblico di un utente (c.d. bacheca).
Il caso. La suprema Corte di cassazione ha avuto occasione di pronunciare questi principi relativamente ad una denuncia presentata da una giornalista nei confronti del suo caporedattore perché “per petulanza od altri diasimevoli motivi la molestava“, tra gli altri, “inviadole messaggi sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale tramite internet sulla pagina Facebook.com in uso alla suddetta giornalista, utilizzando per non farsi scoprire uno pseudonimo … costringendola, a causa di tali continue molestie, a modificare il modo di vestire“[2].
Occorre chiarire a chi legge che, nel tempo occorrente al giudizio penale per approdare in Cassazione, il reato si è estinto (o in termini più comprensibili, venuto meno) per prescrizione. Ma attenzione, permane comune a carico del responsabile di queste condotte la responsabilità di risarcire i danni cagionati alla vittima.
Consigli per ottenere tutela, in caso di molestia. L’utente del social che ha ricevuto messaggi che reputa sgraditi o molesti potrà seguire i seguenti passaggi:
- conservare i messaggi lesivi ricevuti con uno screenshot ed un testimone, ai fini di una successiva produzione;
- segnalare e bloccare, tramite l’apposita funzione del socialnetwork, l’utente molesto;
- inviare una diffida, con l’ausilio di un avvocato, chiedendo la cessazione delle molestie oltre al risarcimento dei danni e per le sofferenze subite;
- presentare un esposto o denuncia querela all’Autorità Giudiziaria penale, anche in questo caso consiglio l’assistenza di un avvocato, che per il tramite della Polizia postale farà le indagini necessarie, anche nel caso il molestatore non sia identificato.
Bisogna tenere bene a mente che l’uso dei socialnetwork comporta il rispetto di gran parte delle leggi scritte per la realtà “materiale” e siccome sono delle realtà “virtuali”, inducono spesso ad un’attenuazione della soglia di attenzione sui contenuti che vengono pubblicati e rischiano spesso di provocare seri rischi per gli utenti…
che cosa ne pensate? … lasciate il Vostro commento nella sezione infondo alla pagina.
[1] L’art. 660 del codice penale vigente punisce “chiunque, in un luogo al pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca molestia o disturbo alle persone con la pena dell’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a euro 516“;
[2] Corte di Cassazione, sentenza, sezione I penale, 11 luglio – 12 settembre 2014, n. 37596 .