Nel giudizio di separazione dei coniugi, il profilo Facebook può essere usato come prova contro di voi?

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 2 minuti

Accade frequentemente che i coniugi, successivamente alla chiusura del giudizio di separazione, chiedano al Tribunale alcune modifiche alle condizioni precedentemente prese, come ad esempio una variazione dell’assegno di mantenimento.

Per poter ottenere la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio, la legge richiede alcuni presupposti, da provare (anche a mezzo Facebook). Vediamoli.

Fatti nuovi e sopravvenuti. Il richiedente deve dimostrare che tali fatti sono idonei a modificare la precedente situazione in base alla quale la sentenza di separazione (o divorzio) era stata emessa o in caso di procedura consensuale, gli accordi erano stati presi, come ad esempio un sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali o di salute.

Nuova convivenza stabile. Tale eventuale requisito gioca, al contrario del precedente, un ruolo negativo, in quanto comporta la sospensione del diritto all’assegno di mantenimento.

I suddetti presupposti devono essere provati in giudizio e quindi, Facebook ed anche gli altri social networks possono giocare un ruolo determinante in quanto la vita di tutti i giorni si svolge ormai anche in questi luoghi “virtuali”.

Giudizio di separazione e divorzio dei coniugi: il profilo Facebook può essere usato come prova contro di voi?

Come funziona Facebook, ormai tutti lo sanno. Ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale oltre che professionale e può pubblicare, tra l’altro, testi, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali, impostando variamente le regole di privacy.

Per rispondere al quesito posto, se le fotografie e più in generale tutte le informazioni personali  caricate sui profili del suddetto social network possano finire all’interno del fascicolo del Giudice, occorre distinguere quelle presenti:

– nel proprio profilo personale, sono liberamente utilizzabili in giudizio e non vengono assistite da alcuna garanzia di segretezza, in quanto destinate ad essere conosciute da soggetti terzi identificabili non solo nella cerchia delle “amicizie” del social, ma anche al di fuori di essa;

– nel servizio di messaggistica o chat, sono invece inutilizzabili, in quanto assimilate a forme di corrispondenza privata e quindi assistite dalla massima garanzia di riservatezza.

Il caso. Facendo applicazione dei suddetti principi, la giurisprudenza (Tribunale S. M. C. V., decreto 13 giugno 2013) ha rigettato la richiesta di una donna che chiedeva l’attribuzione di un assegno di mantenimento, quale modificazione delle precedenti condizioni di separazione.

In particolare, il marito era riuscito a dare prova in giudizio, tra le altre, che nel profilo Facebook di cui era titolare la moglie separata, quest’ultima aveva dichiarato espressamente come situazione sentimentale “impegnata” e pubblicato una serie di fotografie che la ritraevano insieme ad un nuovo compagno convivente in diversi periodi dell’anno in località anche turistiche.

www.avvocatoandrearossi.it

Il monito di questa sentenza è che quando un iscritto al suddetto social network pubblica informazioni di vario tipo sul proprio profilo, accetta il “rischio” che siano conoscibili da terzi, anche al di fuori della propria cerchia di amicizie e che possano venire utilizzate in sede giudiziaria contro lo stesso.

Il mio personale consiglio è quello di utilizzare i profili dei social networks con una certa  continenza e prudenza e … state in guardia! 😉

Condividi questo post sui tuoi social network
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •