I figli non conviventi che utilizzano l’auto del padre, devono aggiornare la carta di circolazione?

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 1 minuti

DOMANDA: Ho letto la nuova normativa sull’intestatario della carta di circolazione e chi la guida… Se ho capito bene non rientrano nel caso i figli conviventi… Io e mio fratello però, pur guidando auto di proprietà di mio padre non siamo conviventi. Dobbiamo fare la “comunicazione”? Grazie

RISPOSTA: La normativa sull’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione per coloro che utilizzano un veicolo intestato a terzi (spiegata nell’articolo a cui fate riferimento della sezione Blog News “Nuovi obblighi di aggiornamento della carta di circolazione e sanzioni”) risponde – secondo le prime indicazioni Ministeriali – all’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione di un veicolo.

Come detto nel suddetto articolo, nel caso di comodato, sono espressamente esentati i componenti del nucleo famigliare purché conviventi, mentre per i figli non conviventi occorre fare le precisazioni che seguono.

Innanzitutto, secondo queste prime indicazioni, l’aggiornamento della carta di circolazione richiederebbe un uso personale ed esclusivo in capo all’utilizzatore di un veicolo intestato ad un terzo.

Quindi, se voi fratelli vi alternate nella guida di un’ unica auto intestata a vostro padre, con il quale non convivete, nessun aggiornamento verrebbe richiesto (in quanto si esclude, allo stato, la possibilità di un’ intestazione temporanea di un veicolo in favore di più utilizzatori).

Viceversa, se ciascuno di voi circola per più di 30 giorni con un veicolo “a testa” intestato a vostro padre, allora è fatto obbligo di aggiornare la carta di circolazione, ma solo per gli “atti” (in forza dei quali disponete del veicolo) posti in essere successivamente al 3 novembre 2014.

Resta salva la possibilità di richiedere comunque (a scanso di interpretazioni e applicazioni diverse) l’ aggiornamento della carta di circolazione anche per gli atti precedenti a tale data.

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