Fermo amministrativo di un camion, guida con patente ritirata. Quando proporre ricorso?
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Spesso accade che venga applicata la sanzione del fermo amministrativo ai camion di proprietà delle società di trasporti, come conseguenza della violazione di norme al Codice della Strada.
Innanzitutto, il fermo amministrativo è una sanzione accessoria che viene applicata dalla Polizia Stradale, e deriva della commissione da parte del conducente di altra violazione al Codice della Strada.
Essa colpisce il veicolo che viene tolto, in parole semplici, dalla disponibilità del proprietario, il quale non potrà più utilizzarlo per il tempo previsto dalla legge.
Photo credit: West Midlands Police, Day 319 – West Midlands Police – CMPG Heavy Goods Vehicle, link, cc
Un caso è appunto quello della guida di un truck da parte di un conducente, con patente materialmente ritirata.
A questo proposito, l’art. 216 del codice della strada prevede che chi circola, durante il periodo in cui il documento della patente di guida (o dei documenti di circolazione, della targa o della carta di qualificazione del conducente) è ritirato, va punito con una multa pecuniaria ed il fermo amministrativo dell’ automezzo per tre mesi.
Che cosa intende questa norma per circolazione con “patente ritirata”?
Si riferisce alla guida abusiva durante il periodo di vigenza propria del ritiro della patente, intesa come sanzione accessoria: si tratta di tutti i casi in cui il conducente circola sprovvisto della patente, ritirata perché ha omesso determinate condotte richieste dal codice della strada.
Diverso, invece, è il caso in cui il conducente venga sorpreso dalla Polizia alla guida con patente già precedentemente ritirata, perché trasmessa al Prefetto per consentire l’ adozione del provvedimento di sospensione alla guida (inibizione, per i residenti all’estero) per un determinato periodo di tempo.
In tale ultimo caso, potrebbero essere in astratto applicabili altre (e più gravi) sanzioni previste dal diverso articolo 218 comma 6 del Cds.
Questi principi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione con riguardo alla sospensione della patente, ed il meccanismo dell’impianto sanzionatorio è analogo a quello previsto per i titolari di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ai quali viene però applicato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.
Il caso. Il Giudice di pace di Rovigo (con sentenza del 27 luglio 2015), in accoglimento di un ricorso in opposizione a violazioni del codice della strada, ha annullato la sanzione del fermo amministrativo del truck irrogata ai sensi dell’art. 216 del Cds, ordinandone la restituzione alla società proprietaria in quanto, dai documenti prodotti in causa, era emerso che il conducente straniero non aveva con la sé la patente perché ritirata in occasione di altra violazione e trasmessa al Prefetto che aveva emesso a suo carico un’ Ordinanza di inibizione (sospensione) alla guida.
Non si è nemmeno ritenuto applicabile alcuna sanzione prevista dall’articolo 218 del codice della strada, in quanto il suddetto provvedimento interdittivo della guida era già scaduto ben due giorni prima del fermo del veicolo intimato dalla Polizia.
CONSIGLIO: In casi come questi, è consigliabile valutare, fin da subito e con l’ausilio di un legale, se vi siano le condizioni per la proposizione di ricorsi per cercare di ottenere la sospensione del fermo amministrativo e la restituzione del veicolo … E fare attenzione a non pagare la sanzione perché, così facendo, altrimenti non sarà più possibile proporre ricorsi, lamentandone eventuali illegittimità … 😉