Amministrazione di sostegno : cos‘è e quando rivolgersi al Tribunale?
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Mi viene rivolto, di frequente, questo interrogativo da parte di famigliari che si trovano ad assistere un parente in difficoltà, talvolta anziano ed in casa di riposo, e che hanno sentito parlare di questa possibilità offerta dalla legge.
Questi parenti incontrano, o meglio si scontrano con varie difficoltà di ordine pratico originate dal fatto che gli stessi intendono occuparsi, sia pure con spirito solidale, di interessi di cui è pur sempre titolare un altro soggetto, anche se impossibilitato (si pensi, ad esempio, al rifiuto opposto alla richiesta di prelevare da un conto corrente postale o bancario per fare fronte a spese necessarie).
Cercherò di rispondere in generale, fornendo così informazioni utili a chi si trova in tali condizioni.
Che cos’è l’amministrazione di sostegno?
E‘ una misura prevista dalla legge n. 6 del 2004, che ha modificato il codice civile agli articoli 404 e seguenti, con la finalità di proteggere le persone incapaci.
Essa viene emessa dal Tribunale, al quale occorre rivolgersi con un’istanza e che al termine della procedura, nominerà un amministratore di sostegno che affiancherà ed in certi casi, sostituirà il beneficiario nel compimento degli atti che si renderanno necessari.
In quali casi si può chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?
Il soggetto da proteggere, al momento della presentazione dell’istanza, deve trovarsi:
in una condizione di infermità o affetto da una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo);
e tale da comportare una impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo).
Quindi, detto soggetto potrebbe trovarsi, per le più disparate ragioni anche transitorie, privo di autonomia nei rapporti con i terzi: ciò fino al limite di dipendere per tutti gli incombenti quotidiani (acquisti, alimentazione, igiene personale) ed amministrativi (ritiro della pensione, contatti con le banche ed uffici pubblici) dai propri famigliari.
In altri termini, il delicato accertamento giudiziale dovrà riguardare non soltanto la condizione di infermità (o menomazione) fisica o psichica, ma anche l’incidenza di questa sull’idoneità del soggetto (da proteggere) a gestire i propri interessi, tenendo conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze del caso concreto.
Come attivare tale procedura di A.d.s.?
In tutti questi casi, che richiedono comunque un’attento esame preliminare, i soggetti interessati ad ottenere questa misura di protezione dovranno adire, con apposita istanza, il Tribunale che fisserà un’udienza.
A questo punto, di tale udienza occorre notiziare un elenco di soggetti previsto dalla legge e ciò per il tramite della notificazione del provvedimento del Giudice.
Chi può essere nominato come amministratore di sostegno?
La scelta compete al Giudice che, con provvedimento motivato, potrà investire di detta funzione (ufficio) un famigliare.
In caso non via sia alcun famigliare o di contrasti in famiglia, la nomina dovrà ricadere su un terzo estraneo (come il Sindaco, un suo delegato oppure altri soggetti iscritti in appositi elenchi).
Il caso. La Suprema Corte di Cassazione [1], in applicazione di questi principi, ha confermato la misura dell’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto che soffriva di diversi disturbi (ipoacusia, difficoltà nell’articolazione della parola e sindrome parkinsoniana) e nominando come amministratore un soggetto terzo alla famiglia, quale un avvocato.
CONSIGLIO: In casi come questi, al fine di presentare una corretta istanza, occorre un attento esame preliminare del caso concreto e delle esigenze di tutela richieste dal soggetto da proteggere …
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[1] Corte di Cassazione, sentenza, 4 febbraio 2014, n. 2364.