Alunno si fa male in gita scolastica, scuola condannata

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 2 minuti

Può accadere che durante la gita scolastica gli alunni subiscano degli incidenti oppure provochino danni a terzi.

Al rientro, ciò costituisce un vero grattacapo per i genitori e la responsabilità della scuola e degli insegnanti è diversa nelle due suddette ipotesi considerate.

Vediamole.

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Photo Credit: State Farm,Waiting for the school bus, link, cc

Danno cagionato dall’allievo a sé stesso: con l’accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola, nasce un vero e proprio contratto con l’istituto scolastico per effetto del quale quest’ultimo ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo durante il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Quindi, per vedere riconosciuta la responsabilità del personale scolastico nel caso in cui l’allievo cagioni un danno a se stesso, quest’ultimo deve semplicemente provare che il danno si è verificato nel corso della prestazione scolastica.

Invece, la scuola, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che l’evento non è imputabile né alla scuola e nemmeno all’insegnante.

Danno cagionato dall’allievo a terzi: in questo caso, è prevista una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante.

Ma, non sempre. Infatti, l’insegnante potrà liberarsi dalla responsabilità a condizione che dimostri di avere preventivamente adottato tutte le misure disciplinari nonché organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo che può successivamente produrre un danno.

Il caso: una gita scolastica, fatale ad un allievo. Di recente, la Cassazione si è occupata del caso di un allievo che, insieme ai suoi compagni della scolaresca, per fare una fotografia, sono saliti su una catena di ferro collocata tra due pilastri e che, a causa del peso, sono crollati cagionando lesioni.

Scuola condannata al risarcimento dei danni biologico e morale. L’alunno danneggiato ha intentato una causa, con richiesta di risarcimento dei danni alla salute e morali subiti, nei confronti dell’Istituto scolastico (e per esso il Ministero della pubblica istruzione) che è stato poi condannato al pagamento di quanto richiesto.

In questo caso, i docenti accompagnatori non avevano dato la prova liberatoria richiesta dalla legge cioè di avere adottato le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ed in particolare di essersi attivati per far sì che i ragazzi tredicenni scendessero dalla catena immediatamente.

CONSIGLIO: In casi come questi in cui un alunno subisca un qualche incidente (o lesione a causa di altro ragazzino) durante il tempo in cui è affidato alla scuola per le lezioni, gita o quant’altro, occorre valutare tutti gli elementi in concreto per verificare se vi sia una qualche responsabilità della scuola e degli insegnanti per i danni subiti dell’alunno …

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