Vendita di auto difettosa: la garanzia legale opera in caso di incendio?

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 3 minuti

Tale quesito, come altri simili che mi vengono rivolti, origina dall’acquisto in un concessionario di un’ auto che manifesta un difetto e richiede di individuare le condizioni in cui opera in favore del consumatore la garanzia legale del venditore.

In caso di vendita di un bene di consumo, come un‘automobile, da parte di un concessionario ad un consumatore, la legge protegge quest’ultimo.

Vediamo come.

 

Chi è il consumatore?

Sei tu che leggi, persona fisica.

E nel caso in cui svolgi eventualmente un‘attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, sei consumatore quando agisci per scopi estranei a detta attività.

 

E il professionista?

E‘ colui che invece agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, come persona fisica o anche in forma societaria, sia direttamente che attraverso un intermediario.

 

Quando un bene di consumo è conforme?

Il codice del consumo (agli articoli 128 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) prevede norme di protezione su alcuni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

E‘ utile dire che i beni di consumo sono quelli mobili: quindi, per quanto riguarda questo articolo, un‘auto nuova o usata (ma per quest’ultima valgono anche altre regole).

Premesso ciò, il venditore deve consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita e si presume sia conforme quando coesistono le seguenti circostanze:

  • è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  • è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato come modello;
  • presenta qualità e prestazioni abituali di un bene del medesimo tipo, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni del pubbliche, anche mediante pubblicità, fatte in merito dal venditore;
  • è idoneo all’uso particolare eventualmente voluto dal consumatore e che sia stato richiesto al venditore.

 

Quando c’è responsabilità del venditore professionista?

Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della vendita.

Ed in particolare, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

In tali casi, l’acquirente dell’auto, se non vuole perdere i suoi diritti, deve denunciare al venditore (con una raccomandata) il difetto riscontrato entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso.

A questo proposito, se il difetto di conformità si manifesta:

  • entro sei mesi dalla consegna del bene, si presume che il difetto fosse esistente già al momento della consegna (salvo che questa ipotesi possa escludersi per la natura del bene o del difetto di conformità oppure che il venditore dia una prova contraria);
  • successivamente a tale periodo, il consumatore deve dimostrare che il difetto di conformità era esistente (anche se manifestatosi successivamente) già al momento della consegna dell’auto.

 

 

E in caso di incendio dell’auto?

Vollbrand KFZ

Va detto che l’incendio è un evento in sé neutro e non necessariamente deriva da un difetto di conformità del veicolo.

Esso può dipendere da vari fattori causali come un fatto doloso di origine vandalica o anche colposo dello stesso consumatore.

Quindi, in tale caso, il consumatore, se vuole avvalersi della garanzia legale di conformità, dovrà dare prova che l’incendio sia riconducibile ad un difetto di conformità dell’auto.

A tal fine, sempreché la scoperta del difetto non sia avvenuta entro il periodo di 6 mesi dalla consegna, nel qual caso scatterà a favore del consumatore la suddetta presunzione di esistenza del difetto (già al momento della consegna), quest’ultimo può comunque valorizzare una serie di indizi del caso concreto, quali:

  • l’acquisto dell’auto avvenuto pochi mesi prima;
  • l‘esiguità della percorrenza chilometrica;
  • il fatto che non era trascorso il tempo e nemmeno i km previsti per fare il tagliando meccanico, così da escludere un difetto di manutenzione in capo al proprietario dell’auto;
  • il rapporto di Vigili del fuoco e della Polizia, eventualmente intervenuti, tali da escludere cause dolose;
  • un Accertamento Tecnico Preventivo cioè una perizia tecnica richiesta dal consumatore tramite un legale al Tribunale, prima ed al di fuori di un contenzioso, che viene redatta da un consulente d’ufficio con lo scopo di individuare le cause del difetto e quantificare eventuali danni (questa perizia può costituire una base per un’eventuale conciliazione con un risparmio di tempo e di spese legali ed in caso di insuccesso della conciliazione, può essere acquisita come prova in un successivo contenzioso).

Il caso. La giurisprudenza [1], in applicazione di questi principi, ha accolto la domanda del consumatore e condannato il venditore alla restituzione del prezzo pagato dal consumatore per l’acquisto dell’auto nuova, andata distrutta in un incendio, al netto del valore corrispondente all’uso fattone ed al pagamento delle spese di trasporto, custodia, rottamazione del veicolo distrutto.

Seguici: parleremo ancora di questo argomento nel prossimo articolo.

[1] Tribunale di Taranto, sentenza 12-13 ottobre 2015.

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