Leasing non dà informazioni su agevolazioni fiscali: utilizzatore può chiedere i benefici persi?

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 4 minuti

Nella pratica degli affari, la stipulazione di un contratto viene preceduta, specie se di una certa importanza economica, da trattative, in cui le parti si scambiano informazioni.

Se ciò non avviene correttamente, vi sono delle conseguenze: vediamole, con ordine.

Cos’è un leasing?

Il leasing è un contratto atipico, non direttamente previsto dalla legge.

Questo contratto nasce dall’autonomia privata cioè dalla possibilità data ai protagonisti del mondo economico di creare nuovi tipi di contratto, che possono combinare in sé caratteristiche di altri contratti previsti dalla legge: purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti dalla stessa previsti.

La tipologia di leasing maggiormente rilevante è il leasing finanziario che si svolge, normalmente, come un rapporto trilaterale, cioè a un contratto a tre parti:

  • il concedente: una società finanziaria che acquista, per conto di un’impresa industriale o commerciale, un bene alla stessa necessario;
  • il fornitore: è quel soggetto dal quale il concedente acquista il bene con il pagamento del corrispettivo, su indicazione dell’utilizzatore (finale) con il quale avrà preso precedenti contatti, in particolare per scegliere il bene e stabilirne le condizioni di acquisto;
  • l’utilizzatore finale, detto anche conduttore: è il soggetto al quale il concedente (o leasing) cede in godimento il bene, per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un canone periodico e con facoltà di optare, alla scadenza, fra la restituzione del bene al concedente oppure il conseguimento della proprietà, dietro pagamento di un ulteriore importo (rata finale).

Questi i tratti essenziali, per quanto qui interessa, del leasing (per maggiori info su altre tipologie, clicca qui).

In quali contratti c’è una trattativa precontrattuale?

Nella società moderna, molti contratti vengono conclusi in modo rapido e senza particolari trattative.

Molto spesso, invece, i contratti vengono preceduti da vere e proprie trattative molto lunghe ed intense, soprattutto laddove via siano in gioco valori importanti, come nel contratto di leasing.

Che cos‘è la trattativa contrattuale?

E‘ la fase che precede la stipulazione del contratto vero e proprio, in cui vi è l’accettazione di una parte alla proposta contrattuale formulata dall‘altra.

In questa fase, precedente al contratto, le parti vengono in “relazione” tra loro, in vista della possibile conclusione del contratto, e pertanto:

  • richiedono informazioni;
  • chiarimenti;
  • stimolano la formulazione di offerte;
  • formulano controfferte;
  • fanno proposte o controproposte;
  • il tutto finalizzato alla stipulazione del contratto.

Come mi devo comportare nella fase delle trattative?

Il codice civile richiede (art. 1337) che nella fase precontrattuale ed anche in quella della formazione del contratto, entrambe le parti (che sono i futuri contraenti) si devono comportare secondo correttezza e buona fede.

Questa regola ha valore di vera e propria clausola generale: in altri termini, evitando il difficile linguaggio delle leggi, significa che il contenuto di questa regola non può essere determinato, in via preventiva, in maniera precisa e dettagliata.

Che cosa significa comportarsi secondo buona fede?

Certamente, ciascuna parte devono svolgere le trattative:

  • in modo leale;
  • astenersi da comportamenti maliziosi;
  • o anche solo reticenti;
  • e fornire all’altra parte ogni dato, conosciuto o anche soltanto conoscibile con l’ordinaria diligenza, che possa essere rilevante ai fini della conclusione del contratto.

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In quali casi c’è una responsabilità per condotta irrispettosa della buona fede?

La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, assume rilievo nei casi di:

  • rottura ingiustificata delle trattative e quindi sia mancata la conclusione del contratto;
  • in caso di conclusione di un contratto invalido (o inefficace);
  • oppure anche in caso di contratto concluso validamente, ma che risulti economicamente non vantaggioso per la vittima del comportamento scorretto.

Quali danni posso chiedere all’altra parte scorretta?

Anche se il contratto sia stato successivamente concluso, si può richiedere alla parte che ha tenuto (nella fase precedente al contratto) il comportamento irrispettoso della buona fede, e come tale illegittimo, il risarcimento dei danni.

La richiesta risarcitoria che la parte corretta può pretendere, deve essere ragguagliata:

  • al minor vantaggio;
  • o al maggior aggravio economico, determinati dal comportamento tenuto dalla parte scorretta;
  • ed agli ulteriori danni derivanti da tale condotta.

Il caso:

  • La Stamperia Belle Stampe ha intentato una causa contro la società Leasing Tizia, con la quale aveva concluso un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una macchina da stampa necessaria all’esercizio della propria attività, in quanto si era indotta a concludere tale contratto, in base ad agevolazioni fiscali statali, poi non concesse dall’amministrazione finanziaria dello Stato;
  • in particolare, la Stamperia Belle Stampe ha richiesto il risarcimento dei danni pari all’importo della mancata e non goduta agevolazione fiscale, perché riteneva la società Leasing Tizia responsabile per non averla informata, in fase di trattative, del fatto che alla data della stipulazione del contratto, le agevolazioni erano già sospese da diversi mesi;
  • Il Tribunale, in prima istanza, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni della Stamperia Belle Stampe;
  • La Corte di appello, in seconda istanza, con sentenza poi confermata anche dalla Cassazione (sentenza 8 ottobre 2008 n. 24795),  in applicazione dei principi suesposti, ha condannato la società Leasing Tizia a pagare alla Stamperia Belle Stampe un risarcimento danni pari all’importo dei benefici fiscali non ottenuti.

Questo articolo è una sintesi della lezione, teorico-pratica, tenuta il 22 aprile 2016 al corso di Diritto Privato presso la sede di Rovigo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.

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