Contratto concluso, senza informazioni in fase di trattative: c’è responsabilità?

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 2 minuti

La responsabilità precontrattuale si ha nei casi in cui i (futuri) contraenti hanno violato, durante le trattative, quella regola che li obbliga a comportarsi secondo buona fede.

Tipico caso è la rottura ingiustificata delle trattative contrattuali, ma non solo.

Quale mio diritto viene leso da una scorrettezza durante le trattative?

La persona che durante le trattative contrattuali subisce una scorrettezza, patisce una lesione della sua libertà negoziale.

E nel caso di contratto concluso, posso invocare la responsabilità “precontrattuale”?

Si: infatti, la circostanza che il contratto sia stato validamente concluso non è di per sé decisiva per escludere tale responsabilità.

Un innovativo orientamento della giurisprudenza consente, infatti, di invocare tale responsabilità precontrattuale quando sia avvenuta, già nella fase delle trattative, una violazione della regola di buona fede nelle trattative.

Ciò, purché abbia dato luogo ad un assetto contrattuale più svantaggioso, o in altri termini economicamente meno conveniente, per la parte che ha subito tale scorrettezza.

Questa responsabilità si può individuare:

  • anche nel caso in cui sia stato concluso un contratto valido;
  • ovvero nell’ipotesi di contratto invalido, che non sia stato impugnato in base agli ordinari rimedi contrattuali.

Evil real estate agent being glad of palming off a fake contract to his clients

Quando una condotta può dirsi scorretta?

E‘ scorretta la condotta di quella parte contrattuale che nel corso delle trattative, non fornisce informazioni rilevanti all‘altra.

E sono rilevanti quelle informazioni che se fornite avrebbero, con un giudizio probalistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto.

Se ho subito una condotta scorretta, quali rimedi posso chiedere?

Il soggetto che ha subito una condotta scorretta può chiedere la riparazione del proprio diritto leso.

E questo attraverso una richiesta di risarcimento danni, formulata da un avvocato, che potrà essere accordato dal giudice in applicazione delle regole dettate per la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (… come avviene, ad esempio, in caso di incidente stradale tra due utenti della strada, che non sono legati tra loro, in quel preciso momento, da alcun contratto …).

Il caso:

  • La società Profumi, leader nella produzione e commercializzazione di prodotti per cosmesi e igiene personale, cita in giudizio la società Dentifricio, asserendo  di aver acquistato tutti i marchi della stessa e di essere venuta successivamente a conoscenza che, invece, vi erano anche marchi analoghi per il territorio americano;
  • Ha lamentato sia avanti il Tribunale che la Corte di appello di non essere stata adeguatamente informata dalla società Dentifricio: in entrambi i giudizi si è vista rigettare la domanda di risarcimento danni, sul presupposto che non poteva applicarsi la responsabilità precontrattuale perché il contratto era stato effettivamente concluso ed il legale rappresentante della Profumi avrebbe potuto (e dovuto) autonomamente informarsi;
  • La Cassazione, invece, ha imposto di rifare un nuovo processo, in applicazione dei suesposti principi.

Questo articolo è una sintesi della lezione, teorico-pratica, tenuta il 22 aprile 2016 al corso di Diritto Privato presso la sede di Rovigo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.

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