Risparmiatore non riceve informazioni sui rischi delle obbligazioni: banca condannata

Autore: Avvocato Andrea Rossi

Tempo di lettura previsto 4 minuti

La banca è tenuta a dare informazioni adeguate ai risparmiatori che intendono investire i loro risparmi in obbligazioni: se non lo fa, è responsabile per i danni arrecati.

Vediamo come.

Nelle trattative per l’acquisto di titoli, la banca deve comportarsi con me in buona fede e correttezza?

Si.

La banca, al pari di altri contraenti, è tenuta a rispettare le norme del codice civile sui contratti in generale.

Questo significa che è obbligo della banca comportarsi in buona fede e secondo correttezza, nella fase delle trattative contrattuali, con il risparmiatore che intende concludere un contratto per l’acquisto di obbligazioni.

Se nelle trattative subisco una scorrettezza, quale mio diritto viene leso?

Il risparmiatore che durante le trattative contrattuali subisce una scorrettezza, patisce una lesione della sua libertà negoziale.

E, per questo, può chiedere ed ottenere risarcimento: attraverso una richiesta di risarcimento dei danni indirizzata alla banca, prima con una lettera di un avvocato e poi, in caso di mancato positivo riscontro, con una domanda al giudice.

In tal caso, essendo la scorrettezza intervenuta nella fase delle trattative che precedono la stipulazione del contratto, il tribunale potrà comunque assegnare un risarcimento secondo le regole della responsabilità extracontrattuale (… come avviene, ad esempio, in caso di incidente tra due utenti della strada, non legati tra loro in quel momento da alcun contratto …).

Ed in caso di contratto poi concluso, posso invocare la responsabilità “precontrattuale”?

Si.

Un innovativo orientamento della giurisprudenza consente di invocare tale responsabilità precontrattuale quando ricorra una violazione da parte della banca, proprio nella fase delle trattative che precedono la stipulazione del contratto, della regola di comportamento secondo buona fede.

A condizione, però, che il comportamento scorretto della banca abbia dato luogo ad un assetto contrattuale più svantaggioso per la parte che ha subito tale scorrettezza.

Ciò è possibile anche:

  • nel caso in cui sia stato concluso un contratto valido;
  • ovvero nell’ipotesi di un contratto invalido, che non sia stato impugnato dal risparmiatore in base agli ordinari rimedi contrattuali.

Oltre alla buona fede, la banca deve rispettare “altri” obblighi durante le trattative?

Si.

L’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza che ha, come sopra detto, un contenuto ampio, riceve una specificazione nella normativa dedicata al settore bancario.

Quest’ultima normativa bancaria prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, la banca deve:

  • comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, al fine di servire al meglio l’interesse dei clienti;
  • acquisire le informazioni necessarie dai clienti e curare che siano sempre adeguatamente informati;
  • utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

La banca, quindi, non è tenuta a prevedere la caduta del valore dei titoli, ma è responsabile quando non ha informato il risparmiatore sui rischi dei prodotti finanziari offerti.

Photo credit: Ken Teegardin, Ingiured Piggy Bank with Crutches, link, cc

Quali sono gli elementi per affermare la responsabilità della banca?

Questa domanda viene posta di frequente proprio nei casi in cui i titoli, nei quali il risparmiatore ha investito i propri risparmi, hanno perso valore e così il risparmiatore sia rimasto, ci sia consentita la metafora, con il cerino in mano.

Si può procedere ad una valutazione, anche per presunzioni, di una serie di elementi, quali:

  • il profilo dell’investitore;
  • la sua propensione al rischio;
  • l’esperienza di acquisto passata;
  • le richieste e gli obbiettivi di investimento dichiarati alla banca al momento dell’acquisto.

Tutti questi elementi possono condurre il Giudice ad affermare la responsabilità della banca quando si possa ritenere che se il risparmiatore fosse stato adeguatamente informato, si sarebbe orientato, in base ad un criterio di probabilità, verso investimenti più garantisti o meno rischiosi.

In caso di perdita di valore dei titoli, come vengo risarcito?

Il risparmiatore, laddove venga provata una carenza informativa da parte della banca, può richiedere il risarcimento del danno pari alla differenza tra il valore di acquisto dei titoli e quello inferiore al momento della proposizione della domanda giudiziale (ovvero quello al momento precedente in cui  abbia avuto consapevolezza della caduta del titolo stesso).

Quindi, il cliente può ottenere dalla banca il risarcimento dei danni effettivamente subiti al suo patrimonio e quindi bisogna tenere conto della differenza tra:

  • l’investimento iniziale: la somma originariamente investita;
  • l’utilità tratta: gli interessi eventualmente percepiti;
  • il valore attuale dei titoli: inteso come valore residuo degli stessi.

Il caso:

  • Il risparmiatore Prudente cita in giudizio la Banca Dollari, lamentando che, in occasione dell’acquisto di obbligazioni Bond Cirio, effettuato su indicazione della banca, la stessa aveva tenuto un comportamento illegittimo, perché non gli aveva fornito idonee informazioni sul rischio dell’investimento dei propri risparmi e che nel tempo si sono abbattuti di valore;
  • Il Tribunale di prima istanza rigetta le richieste del risparmiatore;
  • La Corte d’appello e la Cassazione (sentenza 24 gennaio 2014 n. 1511), invece, danno ragione al risparmiatore: hanno ritenuto  che la banca non aveva rispettato il proprio dovere di informare il risparmiatore, perché aveva collocato il titolo privo di rating, di una società estera e quindi priva di adeguata solidità patrimoniale, in una particolare fase del mercato di collocamento e ritendo che tutto questo non corrispondesse al profilo del cliente quale investitore di normale accortezza, con bassa propensione al rischio, che aveva in precedenza acquistato titoli sicuri e che infine si era recato in banca alla scadenza degli stessi, con il proposito di acquistarne di ulteriori solo con scadenza più lunga; il risarcimento è stato riconosciuto al risparmiatore in un importo pari alla differenza tra l’investimento iniziale ed il valore di mercato residuo, al netto delle perdite, delle obbligazioni.

Questo articolo è una sintesi della lezione, teorico-pratica, tenuta il 22 aprile 2016 al corso di Diritto Privato presso la sede di Rovigo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.

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